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Emissione BOT, l’annuncio del Ministero dell’Economia e delle Finanze

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Il Ministero dell’Economia e delle Finanze annuncia l’emissione dei seguenti BOT e il relativo calendario per le operazioni di sottoscrizione.

Emissione BOT

Si ricorda che, ai sensi del D.M. 15 gennaio 2015 sugli importi massimi delle commissioni applicabili alla clientela da parte degli
intermediari, per i BOT a 365 gg, la commissione massima è fissata nella misura dello 0,15%.
Si comunica che, in seguito all’assenza di specifiche esigenze di cassa, il giorno 10 febbraio 2023 non verrà offerto il BOT
trimestrale.

I BOT sono posti all’asta con il sistema di collocamento dell’asta competitiva, con richieste degli operatori espresse in termini di
rendimento. Ciascuno degli operatori partecipanti alle aste può presentare fino ad un massimo di cinque richieste di acquisto.

I buoni possono essere sottoscritti per un importo minimo di mille euro. Per ciascuna emissione di BOT, il prezzo fiscale di
riferimento è il prezzo medio ponderato della prima tranche, calcolato sulla base del corrispondente rendimento medio ponderato.

I rendimenti indicati dagli operatori partecipanti alle aste dei BOT, espressi in termini percentuali, possono variare, per tutte le
tipologie di titoli, di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra. Non sono ammesse all’asta richieste senza indicazione
del rendimento. L’importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad un milione e mezzo di euro (1.500.000€).

Possono partecipare all’asta esclusivamente gli operatori “Specialisti in titoli di Stato”, individuati ai sensi dell’articolo 23 del
Decreto Ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, nonché gli “Aspiranti Specialisti”, ai sensi degli articoli 5 e 6 del Decreto
Dirigenziale n. 993039 dell’11 novembre 2011.

In attuazione di quanto disposto nella Sez.II – Tit. V del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e relative norme di
attuazione, in relazione alla dematerializzazione dei titoli di Stato, i buoni ordinari del Tesoro sono rappresentati da iscrizioni
contabili a favore degli aventi diritto. La Banca d’Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da
regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento.
Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d’Italia, nei termini sopra indicati, esclusivamente tramite la rete
nazionale interbancaria, con l’osservanza delle modalità stabilite nel decreto di emissione. Si ricorda che in caso di
malfunzionamento delle apparecchiature, che non consenta l’immissione dei messaggi nella rete, le richieste di partecipazione
all’asta debbono essere inviate con modulo trasmesso via fax.

Le richieste non pervenute entro il termine stabilito dal decreto di emissione non vengono prese in considerazione. Eventuali
richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute sono prese in considerazione solo se giunte entro il termine di cui sopra.
Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Qualora le richieste di ciascun operatore, anche complessivamente, superino l’importo offerto dal Tesoro, esse verranno prese
in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso, fino a concorrenza dell’importo offerto, salvo quanto
diversamente stabilito nel decreto di emissione.

Possono partecipare al collocamento supplementare dei BOT annuali, nei termini sopra indicati, esclusivamente gli operatori
“Specialisti in titoli di Stato” che abbiano partecipato all’asta ordinaria. L’assegnazione avrà luogo al rendimento medio ponderato
determinato nell’asta ordinaria. La procedura di collocamento supplementare seguirà le disposizioni contenute nel decreto di
emissione.

L’offerta del collocamento supplementare è stabilita di norma nella misura del 10% dell’ammontare nominale offerto nell’asta
ordinaria, determinato in base ai criteri indicati nel decreto di emissione. Tale percentuale rappresenta l’importo offerto nel
collocamento supplementare, che il Tesoro si riserva di modificare dopo la chiusura dell’asta ordinaria, in base alle esigenze di
domanda espresse dagli operatori. In tale evenienza sarà emesso un comunicato stampa al riguardo.

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